Obiettivi non definiti: la prova del danno ricade sul dirigente
Cass. 30 gennaio 2018, n. 2293: qualora il contratto individuale preveda la corresponsione, in favore di un dipendente, di premi di produzione, a seguito di obiettivi fissati periodicamente dal datore di lavoro, e qualora quest’ultimo ne ometta la fissazione, il dipendente potrà ottenere il risarcimento per perdita di chances ma con onere della prova a suo integrale carico; onere particolarmente difficile da ottemperare, dovendo l’attore dimostrare il pregiudizio subito, per mezzo di una valutazione ex ante, da ricondursi «al momento in cui il comportamento illecito ha inciso» sulla relativa possibilità di conseguimento della utilità perduta «in termini di condotta dannosa potenziale».