Licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile e preavviso
Cass. 6157/2018 interviene sull’annosa questione del preavviso nel licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile. In particolare, in seno alla giurisprudenza, si fronteggiano, sul punto, due diversi orientamenti: il primo secondo cui il preavviso deve necessariamente avere decorrenza dal momento del compimento dell’età pensionabile, il secondo a mente del quale la comunicazione del preavviso di risoluzione del rapporto può avvenire anche prima del compimento dell’età pensionabile, purché la cessazione del rapporto abbia effetto da tale momento.
Con la sentenza sopra richiamata, la Corte di legittimità propende per questo secondo orientamento (seguito in tutte le più recenti pronunce sul punto), ritenendo che l’inizio del regime di recedibilità ad nutum attribuisce al datore il potere di far cessare, senza necessità di giusta causa o di giustificato motivo, il rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di giovarsi del periodo di preavviso, grazie ad una tempestiva intimazione del licenziamento, valida anche se resa in regime di recedibilità causale. Deve pertanto ritenersi legittimo, a detta della Corte, un “licenziamento” che, «sebbene intimato in regime di recedibilità causale e privo di giustificazione, sia destinato a produrre effetto solo al raggiungimento del 65º anno di età del lavoratore e, quindi, in coincidenza del subentrare del regime di recedibilità ad nutum»: come dire, un recesso intimato “ora per allora” con preavviso lavorato nel frattempo.