Bonus Sud 2018: emessa circolare Inps
Con la circolare n. 49/2018, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito al Bonus Assunzione per il Meridione, valido per l’anno in corso.
In particolare, il suddetto beneficio permette alle aziende che operino nelle regioni del Mezzogiorno (Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia) di effettuare assunzioni a tempo indeterminato (o conversioni di contratti a termine), anche con apprendistato, con sgravio contributivo per 12 mesi sino ad un massimale di e. 8.060,00.
I requisiti per fruire dello sgravio, anche alla luce dei chiarimenti dell’Inps, sono i seguenti.
Lavoratori Beneficiari
- giovani tra i 16 ed i 34 anni e 364 giorni, che risultino disoccupati al momento dell’assunzione;
- lavoratori che abbiano compiuto 35 anni, che, oltre ad essere disoccupati al momento dell’assunzione, risultino privi di impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi. All’uopo, è considerato privo di impiego retribuito, colui che non abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a sei mesi, ovvero che non abbia svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato, dalla quale sia derivato un reddito superiore, rispettivamente, ad €. 4.800,00 ed €. 8.000,00;
- fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione di contratto a termine, il lavoratore, inoltre, nei precedenti sei mesi non deve aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro che procede all’assunzione, ovvero con altra impresa collegata o avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Luogo della prestazione
Per poter usufruire degli sgravi, indipendentemente dalla sede dell’azienda o della residenza del lavoratore, la prestazione di lavoro deve essere resa stabilmente in una delle Regioni sopra richiamate.
Rapporti incentivati
L’incentivo, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso dei requisiti dello stato di disoccupazione e dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
- rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:
– adempimento degli obblighi contributivi;
– osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
– rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, l’Inps precisa quanto segue:
- l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, ivi compresa l’assunzione in attuazione del diritto di precedenza per i dipendenti a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 24 del D.lgs n. 81/15;
- l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, l’Inps rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) – il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2019-03-2018.pdf