Collaborazioni occasionali: Lavoro autonomo e PrestO
L’introduzione della nuova disciplina dei voucher (art. 54bis del D.L. 24 Aprile 2017 n. 50 convertito in legge 96 del 21/6/2017) e la denominazione utilizzata di “prestazioni di lavoro occasionale” (PrestO) hanno generato confusione tra questa fattispecie e quella del lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 c.c., con ritenuta alla fonte del 20%, sino ad un compenso massimo lordo di €. 5.000 annui (per compensi superiori è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata Inps)
Mentre i PrestO sono forme di apporto lavorativo occasionale tipizzate che richiedono la presenza di stringenti requisiti sia per l’utilizzatore che per il lavoratore, il lavoro autonomo occasionale, invece, è disciplinato dall’art. 2222 c.c. e si configura quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente dietro un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (in sostanza, quando non sussistono gli indici tipici del lavoro subordinato individuati dalla giurisprudenza).