Legittimo il licenziamento del dipendente malato che espleti altra attività (anche non lavorativa)
La Cassazione, con sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, è ritornata su un argomento sensibile nell’attuale scenario giuslavoristico, vale a dire il licenziamento del dipendente che, durante l’assenza per malattia, espleti altra attività.
In particolare, la Suprema Corte, nella pronuncia in esame, in accoglimento del ricorso del datore di lavoro, ha ribadito i seguenti principi:
- gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti su un dipendente assente per malattia impongono allo stesso di non compiere attività che possano pregiudicare o ritardare la guarigione;
- il pregiudizio ed il ritardo nella guarigione possono anche essere solo potenziali e, dunque, il giudizio circa l’idoneità della condotta a pregiudicare o ritardare la guarigione deve essere effettuato ex ante e non ex post, restando, dunque, irrilevante che, di fatto, alla scadenza della malattia il lavoratore sia rientrato al lavoro;
- la valutazione della illegittimità della condotta deve essere effettuata in concreto tenuto conto di tutti gli elementi di fatto rilevanti nella fattispecie ed idonei a dimostrare una condotta negligente ed incauta del dipendente malato (p.e. durata dell’attività espletata, condizioni meterologiche, eventuale necessità di spostamento, etc.).
La sentenza in esame si inserisce nell’ambito di un processo giurisprudenziale volto ad una più rigorosa applicazione dei canoni contrattuali al comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore assente per malattia.
Resta, tuttavia, un problema di fondo difficilmente risolvibile: la valutazione circa l’idoneità della condotta a pregiudicare o ritardare la guarigione, ai fini della rilevanza disciplinare della stessa, richiede necessariamente che il datore di lavoro sia a conoscenza della patologia del lavoratore (potendo determinate attività essere compatibili ed anzi terapeutiche rispetto ad una patologia ed, invece, nocive rispetto ad un’altra) , conoscenza preclusa dalle norma sulla privacy.