Licenziamento legittimo per rifiuto ingiustificato di espletare le proprie mansioni
Con la sentenza n. 6789/2018 la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Perugia, in cui era stato ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente per l’ingiustificato rifiuto di espletare attività rientranti nelle sue mansioni.
Nel caso in esame la società aveva contestato al lavoratore di essersi rifiutato di prestare attività lavorativa su un macchinario senza giustificato motivo all’inizio di un turno e di non essersi poi recato dal direttore di stabilimento, benché convocato, per rendere spiegazioni. La corte territoriale riteneva legittimo il licenziamento anche considerato che dalle prove testimoniali era emerso che il lavoratore si fosse rifiutato adducendo che tale macchina non era adatta a lui, circostanza non vera, trattandosi di macchina in cui si lavoravano pezzi di peso non superiore ai 2 kg, a fronte del limite di 5 kg a lui consentito.
Cass. 6789 del 2018 (licenziamento per rifuto espletamento mansioni)