Circolazione aziende in crisi e sgravi contributivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8972/2018, ha ribadito il principio secondo cui i benefici contributivi per l’assunzione di personale in mobilità (legge 223/1991), non spettano allorquando le nuove assunzioni siano effettuate nell’ambito della procedura di cui all’47, comma 5, L. 428/1990, norma che esclude l’applicazione dell’articolo 2112 c.c. quando il trasferimento riguardi imprese in stato di crisi od oggetto di dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato, amministrazione controllata o liquidazione giudiziale, con continuazione di attività.
In particolare, secondo i Giudici di legittimità gli accordi in deroga all’art. 2112 c.c. hanno efficacia solo ed esclusivamente tra datore di lavoro e dipendente, senza possibilità di estenderne gli effetti anche ai rapporti con gli enti previdenziali terzi.
Questo principio è estensibile a tutti gli sgravi contributivi connessi ad una nuova assunzione.
In ogni caso, secondo la Cassazione, i benefici per l’assunzione di personale dalla mobilità non possono spettare al datore di lavoro tenuto a un obbligo di riassunzione nei confronti dei lavoratori già licenziati che lavoravano presso la stessa azienda: non rileva peraltro che la cessione sia avvenuta nell’ambito di una procedura fallimentare, in quanto il fallimento della società non determina il venir meno del bene giuridico “azienda” (conf. Cassazione 10428/2017).
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