Sopravvenuta inidoneità alla mansione e portata del repechage
La Suprema Corte, con sentenza n. 8419/2018, ha definito la portata dell’obbligo di repechage in caso di sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione, precisando che quest’ultimo può avere ad oggetto esclusivamente i posti di lavoro disponibili già esistenti nell’organizzazione aziendale, non potendo imporsi al datore di lavoro di stravolgere l’assetto organizzativo insindacabilmente adottato, perché ritenuto funzionale all’attività di impresa, al fine di creare ex novo un posto compatibile con lo stato di salute del dipendente divenuto inidoneo.
Applicando questo principio, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza con cui i Giudici del gravame, in riforma della sentenza di primo grado, avevano rigettato l’impugnativa di licenziamento del dipendente, in quanto il posto di lavoro da questi indicato come possibile repechage implicava anche l’espletamento di mansioni incompatibili con il suo stato di salute.