Sezioni Unite: nullo – e non meramente inefficace – il licenziamento comminato prima del superamento del comporto
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 12568/2018, hanno posto fine al contrasto sorto in seno alle Sezioni Semplici con riferimento alle conseguenze del licenziamento per superamento del periodo di comporto comminato prima della scadenza del comporto ma con effetti posticipati all’effettivo superamento.
In alcune pronunce, il licenziamento era stato ritenuto valido ma temporaneamente inefficace sino all’effettivo superamento del periodo di comporto.
In altre fattispecie, la Suprema Corte aveva ritenuto radicalmente nullo il licenziamento, in quanto comminato in violazione di una noma imperativa di legge, l’art. 2110 c.c., la quale sancisce il divieto di licenziamento per malattia, sino al superamento effettivo del periodo di comporto, come fissato dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Le Sezioni Unite hanno preferito quest’ultima tesi, sul presupposto che i requisiti di validità del recesso devono già sussistere nel momento in cui lo stesso viene comminato.