Scarso rendimento e malattia “a macchia di leopardo”
La Suprema Corte, con la sentenza n. 10963/2018, ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato da un’azienda di trasporti ad un proprio dipendente per scarso rendimento, integrato da continue, reiterate e brevi assenze per malattia.
In particolare, la Suprema Corte ha ricondotto la fattispecie in oggetto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ritenendo, di conseguenza, necessaria, ai fini della legittimità del recesso, l’esistenza di un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 3 L. 604/66 e 1453 e ss. c.c., imputabile al lavoratore.
Partendo da queste premesse, i Giudici di legittimità hanno escluso che le assenza continue fossero imputabili al lavoratore, stante l’esistenza di certificazione medica che ne attestava l’impossibilità a rendere la prestazione lavorativa, con conseguente possibilità di legittimo esercizio del potere di recesso solo al momento del superamento del periodo di comporto.
La sentenza affronta un tema, quello del licenziamento per assenze per malattia “a macchia di leopardo”, che, a seguito della nota pronuncia Cass. 04 settembre 2014, n° 18678, sta destando, negli ultimi anni, particolare interesse. Rispetto a tale fattispecie, la giurisprudenza ha fornito risposte altalenanti, talvolta qualificando il licenziamento come sorretto da giustificato motivo oggettivo, integrato dall’incompatibilità tra la prestazione esigibile dal lavoratore e l’organizzazione aziendale (come nel caso della sentenza del 2014) e talaltra, come nel caso in esame, riconducendo il recesso allo scarso rendimento. In questi casi, assume valore determinante la qualificazione della natura del licenziamento fornita dal datore di lavoro nella missiva di recesso.
Cass. 10963 del 2018 (scarso rendimento e malattia a macchia di leopardo)