Approvato dal CdM il Decreto Dignità
Nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto Dignità che contiene importanti modifiche in materia di rapporti di lavoro.
In aggiunta rispetto alle bozze normative circolate negli ultimi giorni, pare sia stato disposto l’inasprimento delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo, attraverso l’innalzamento dell’indennità massima dalle attuali 24 a 36 mensilità e di quella minima da 4 a 6 mensilità.
Modifiche sostanziali sono state apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, attraverso:
- la riduzione della durata massima complessiva da 36 a 24 mesi;
- la possibilità di ricorrere al contratto a termine acausale per un massimo di 12 mesi;
- l’obbligo, a partire dal secondo rinnovo, di giustificare l’apposizione del termine con una di queste tre ragioni: temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive; connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali;
- la riduzione del numero massimo delle proroghe, per l’intera durata dei 24 mesi, da 5 a 4;
- l’aumento del contributo addizionale dello 0,5% per ogni rinnovo, in aggiunta all’1,4% già in vigore.
Le nuove disposizioni trovano applicazione ai contratti a tempo determinato, compresi i rinnovi, sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del decreto legge.
Gli stessi limiti previsti per i contratti a tempo determinato si applicano anche alle agenzie di somministrazione, ivi compreso il limite numerico di assunzione di dipendenti a termine del 20% rispetto al numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato occupati. Viene invece fatta salva la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing).
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-8/9680