GMO, soppressione posto di lavoro, aumento del profitto e manifesta insussistenza ai fini della reintegra
La Suprema Corte, con sentenza n. 16702/2018, ha ribadito il principio secondo cui in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, integrato dalla riorganizzazione aziendale con soppressione di un posto di lavoro, ai fini della legittimità del recesso è sufficiente la prova dell’effettiva soppressione, restando irrilevante il motivo che ha determinato il datore di lavoro a procedere alla stessa (sia esso far fronte ad una crisi aziendale ovvero semplicemente aumentare la redditività di impresa).
I Giudici di legittimità precisano, inoltre, che, allorquando sia lo stesso datore di lavoro ad indicare, nella lettera di licenziamento, che la riorganizzazione è stata effettuata per far fronte ad una crisi aziendale, il recesso può essere ritenuto legittimo solo in presenza della dimostrazione della sussistenza della crisi stessa.
La mancata dimostrazione della situazione di crisi, tuttavia, in presenza della prova della effettività della soppressione del posto di lavoro, escluso, comunque, la tutela reintegratoria, in quanto, ai sensi dell’art. 18, comma 7, L. 300/70, il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso non può certamente definirsi “manifestamente insussistente”.
In sintesi, in caso di recesso per gmo, costituito dalla riorganizzazione aziendale con soppressione del posto di lavoro, ai fini della legittimità del recesso, il datore di lavoro deve dimostrare:
- l’effettività della soppressione del posto di lavoro (e, dunque, insussistenza di successive assunzioni per l’espletamento delle mansioni connesse al posto soppresso), restando irrilevante il motivo che ha determinato la volontà di procedere alla riorganizzazione (salvo che esso non sia espressamente indicato nella lettera di licenziamento);
- il nesso di causalità tra il posto soppresso ed il lavoratore licenziato e, dunque, il rispetto dei criteri di correttezza e buona fede nella selezione del lavoratore da licenziare;
- l’impossibilità di ricollocazione del dipendente in altri posti disponibili in azienda (repechage).
Cass. n. 16702 del 2018 (irrilevanza profitto e soppressione posto di lavoro)