Violazione criteri di scelta nel licenziamento individuale: tutela indennitaria
La Suprema Corte, con la sentenza n. 19732/2018, ha ribadito un importante principio in tema di tutela applicabile nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di scelta, rientrante nel campo di applicazione dell’art. 18 L. 300/70, come modificato dalla Legge Fornero.
In particolare, la Corte, cassando la sentenza dei Giudici di Appello, ha statuito che la violazione dei criteri di scelta nell’individuazione del lavoratore da licenziare, a fronte di una generica esigenza di riduzione del personale fungibile addetto ad un determinato servizio, non integra l’ipotesi della “manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo” contemplata dall’art. 18, comma 7, L. 300/70, quale presupposto per la concessione della tutela reintegratoria.
Nel motivare il proprio convincimento, i Giudici di legittimità hanno richiamato i numerosi precedenti conformi, vale a dire: Cass. n. 14021/2016; Cass. n. 30323/2017 e Cass. n. 1373/2018).
All’uopo, può essere utile ricordare che, ai fini della legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo la giurisprudenza ormai unitaria, il datore di lavoro è tenuto ad allegare e provare:
- l’effettiva sussistenza della ragione posta a fondamento del recesso (giustificato motivo oggettivo);
- il nesso di causalità tra la ragione stessa ed il lavoratore individuato come licenziando e, dunque, il rispetto dei criteri di correttezza e buona fede nell’individuazione di quest’ultimo (con possibilità di applicare, in via analogica ma non diretta, i criteri di cui all’art. L. 223/90);
- l’impossibilità di repechage.
Secondo l’orientamento maggioritario, solo l’insussistenza della ragione posta a fondamento del giustificato motivo può determinare l’applicazione della tutela reintegratoria, mentre gli altri vizi comportano l’applicazione della tutela indennitaria. Vi sono, tuttavia, alcune isolate pronunce che ritengono applicabile la tutela reintegratoria anche in caso di violazione dell’obbligo di repechage, sul presupposto che lo stesso integrarebbe un elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo. Quest’ultimo orientamento, tuttavia, è palesemente contrario alla lettera dell’art. 3 L. 604/66 che, nel definire il giustificato motivo oggettivo, non fa alcun riferimento all’obbligo di repechage.
Cass. 19732 del 2018 (violazione criteri di scelta e tutela indennitaria)