Appalto illecito: no alla maxi sanzione per lavoro nero
L’INL con la recente circolare 10/2018, ha espressamente escluso l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero in caso di accertamento della sussistenza di un appalto illecito, richiamando il precedente interpello n. 27/2014 in tema di appalto irregolare e distacco illecito.
Nell’interpello, la direzione sosteneva che la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore non è sempre “automatica” ma può dipendere dall’iniziativa del lavoratore di ricorrere al giudice quando la somministrazione di lavoro sia avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a) e b), c) e d). Una tale previsione è contenuta, del resto, anche nell’articolo 30, comma 4-bis, del Dlgs 276/2003 per il distacco illecito e nell’articolo 29, comma 3-bis, del Dlgs 276/2003 per l’appalto illecito.
Il Ministero precisava anche che, secondo l’articolo 27, comma 2 «tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione». Quindi – si legge nell’interpello –l’applicabilità di tale disposizione esclude “in radice” la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro “nero” e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, a prescindere dall’iniziativa giudiziale del lavoratore.
In entrambi i casi, si tratta di fattispecie del tutto distinte e peculiari, perché presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministratore-distaccante e utilizzatore. Questo elemento, peraltro verificabile per l’esistenza di adempimenti retributivi e contributivi in capo al somministratore-distaccante, determina una peculiarità della fattispecie che non a caso trova una specifica disciplina sanzionatoria nell’ordinamento. In definitiva, il ragionamento proposto è incentrato sulla “tracciabilità” dell’esistenza del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi e sulla opportunità di non assimilare le fattispecie del lavoro “nero” con quelle della somministrazione irregolare e del distacco illecito.
Anche nel caso dell’appalto illecito, esiste una tracciabilità del rapporto di lavoro e degli adempimenti retributivi e contributivi, pur se facenti capo a un datore di lavoro che non è l’utilizzatore effettivo delle prestazioni.
Fonte: IlSole24Ore – Quotidiano del Lavoro