Quando è lecito per il datore di lavoro il ricorso all’investigatore privato?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21621/2018, ha sancito il principio secondo cui il datore di lavoro può legittimamente ricorrere all’ausilio di un investigatore privato o, più in generale, di soggetti esterni all’azienda, solo per accertare condotte illecite del dipendente che non costituiscano mero inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, le uniche forme lecite di controllo sono quelle interne disciplinate dall’art. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori.
Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva incaricato un’agenzia investigativa di verificare alcune condotte illecite del proprio dipendente addetto al sistema di rilevazione delle presenze. All’esito del controllo era emerso che il dipendente aveva alternato/manomesso il suddetto sistema, facendo fittiziamente figurare la propria presenza in servizio, in giornate in cui era assente.
Il ricorso del lavoratore veniva rigettato sia in primo che in secondo grado, sul presupposto che l’aver fittiziamente fatto risultare la propria presenza sul posto di lavoro integrava un reato in danno al datore di lavoro, legittimamente accertabile mediante ricorso ad un investigatore privato.
La Suprema Corte, nell’allegata sentenza, ha ribaltato l’esito dei giudizi di merito, ritenendo che il controllo avesse ad oggetto il rispetto dell’orario di lavoro da parte del dipendente e, dunque, un inadempimento agli obblighi discendenti dal contratto di lavoro, accertabile solo con gli strumenti di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori.
La sentenza non pare, tuttavia, condivisibile, in quanto la condotta complessiva contestata al lavoratore non era limitata ad un inadempimento (mancato rispetto dell’orario di lavoro) ma integrava la fattispecie penale della truffa ai danni del datore di lavoro integrata dalla manomissione del sistema di rilevazione delle presenze, al fine di risultare fittiziamente presente sul posto di lavoro e di ottenere ingiustificatamente il pagamento della retribuzione.
Cass. 21621 del 2018 (legittimo ricorso ad investigatore privato)