Reintegra in caso di violazione del termine previsto dal CCNL per adottare il licenziamento
La Suprema Corte, con sentenza n. 21569/2018, ha statuito il principio secondo cui la violazione del termine previsto dal CCNL per l’adozione del provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, determina l’applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, L. 300/70, allorquando le parti sociali prevedano che, decorso inutilmente il termine fissato, le giustificazioni del lavoratore si intendono accolte.
I Giudici di legittimità, in particolare, hanno considerato insussistente il fatto contestato in presenza della finzione giuridica dell’accettazione delle giustificazioni, in caso di mancata adozione del licenziamento nel termine fissato dal CCNL, e, dunque, non applicabile la tutela indennitaria per le violazioni procedurali, di cui all’art. 18, comma 6, L. 300/70.
La posizione espressa potrebbe determinare incertezze in merito alla sanzione applicabile in ipotesi di violazione del termine per l’irrogazione della sanzione disciplinare previsto dal CCNL, in quanto l’individuazione della tutela applicabile dipenderebbe dalla esclusiva volontà delle parti sociali, al momento della determinazione, in sede di stipula del CCNL, delle conseguenze della violazione del termine contrattuale.
Cass. 20742 el 2018 (licenziamento ritorsivo, motivo unico ed onere prova)