Il reiterato rifiuto di adempiere la prestazione richiesta costituisce giusta causa di licenziamento
La Suprema Corte, con sentenza n. 22382/2018, ha statuito che il rifiuto reiterato di adempiere una prestazione richiesta costituisce grave insubordinazione e, dunque, legittima il licenziamento per giusta causa.
In particolare, precisa la Corte, “Con riferimento alla disubbidienza agli ordini ed alle direttive, che il lavoratore può chiedere giudizialmente l’accertamento della legittimità di un provvedimento datoriale che ritenga illegittimo, ma non è autorizzato a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d’urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod. civ., e può legittimamente invocare l’eccezione di inadempimento, ex art. 1460 cod. civ., solo nel caso in cui l’inadempimento del datore di
lavoro sia totale (cfr., tra le più recenti, Cass. 19 gennaio 2016, n. 831 e Cass. 26 settembre 2016, n. 18866)”.
Con riferimento alla nozione di insubordinazione, i Giudici di legittimità nell’accoglierne un’accezione ampia, affermano che “quest’ultima, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori (e dunque ancorata, attraverso una lettura letterale, alla violazione dell’art. 2104, co. 2, cod. civ.), ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale (così Cass. 27 marzo 2017, n. 7795)“.
La Corte di legittimità, infine, nel valutare la proporzionalità del recesso, valorizza il ruolo sindacale ricoperto dal lavoratore ritenendo che, a fronte della reiterata insubordinazione, la carica sindacale rivestita dal dipendente sottoposto ad azione disciplinare generi un particolare «disvalore ambientale», in quanto assurge a modello diseducativo per gli altri lavoratori dell’impresa, i quali si potrebbero sentire a loro volta disincentivati dall’osservanza dei doveri inerenti la prestazione lavorativa.
Cass. 22382 del 2018 (reiterato rifiuto di espletare le mansioni e giusta causa)