Con il Decreto Genova prorogata fino al 2020 la CIGS per cessazione attività
Il Decreto Genova (D.L. 109/2018), all’art. 44, ha disposto la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività produttiva anche nel biennio 2019-2020, entro i limiti delle risorse residue già assegnate ai medesimi fini dall’articolo 21, comma 4, del Dlgs n. 148/2015.
L’intervento della Cigs per crisi, nella quale rientra la proroga di quella per cessazione dell’attività produttiva, può essere concessa fino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in presenza del ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.
Secondo il testo normativo l’autorizzazione della Cigs può essere concessa allorquando l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e alternativamente:
- sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 marzo 2016, numero 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 120 del 24 maggio 2016 (a cui aveva fatto seguito la circolare ministeriale 11 luglio 2016 numero 22);
- sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
- sia possibile salvaguardare il personale attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.
La Cigs prevista dall’articolo 44 del Dl 109/2018 risulta essere concessa in deroga alla durata complessiva del trattamento nell’ambito dell’unità produttiva interessata, sia per quanto concerne il periodo massimo di concessione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria nel quinquennio mobile (articolo 4, comma 1, Dlgs 148/2015), sia per quanto attiene al periodo massimo di ricorso alla causale di crisi aziendale (articolo 22, comma 2, del Dlgs 148/2015).
L’intervento sarà, tuttavia, concesso unicamente in caso d’avanzo delle risorse già assegnate dall’articolo 21, comma 4, del Dlgs 148/2015, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Allo scopo di verifica della spesa, gli accordi governativi dovranno essere trasmessi al ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Inps per il controllo mensile dei flussi delle uscite relative all’erogazione delle prestazioni.
Qualora dalla verifica dovesse emergere il raggiungimento – anche in termini prospettici – dei limiti di spesa, non potranno essere stipulati ulteriori accordi.