Emessa la circolare ministeriale sulla CIGS per cessazione dell’attività
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15/2018, ha fornito chiarimenti in merito alla reintroduzione, per gli anni 2018, 2019 e 2020, della CIGS per cessazione dell’attività, a mezzo del Decreto Genova, entrato in vigore il 29 settembre 2018.
In particolare, i tecnici del Ministero, in primo luogo, hanno chiarito che il suddetto ammortizzatore sociale può essere concesso per massimo dodici mesi in deroga alle regole in materia di durata della prestazione previste dagli articoli 4 e 22 del Dlgs n. 148/2015.
Nella circolare, poi, è stato precisato che la CIGS per cessazione dell’attività o per le impresa che sono in procinto di cessarla rientra nella CIGS per crisi aziendale.
Presupposto indefettibile è la sussistenza di una delle tre condizioni previste dallo stesso articolo 44 del Dl 109/18, illustrate nella circolare ministeriale.
Secondo la prima condizione devono sussistere delle concrete prospettive di cessione dell’azienda, con il conseguente piano di riassorbimento del personale. In sostanza, nell’accordo sindacale stipulato dinnanzi al Ministero del Lavoro dovrà essere previsto un piano di cessione dell’attività, con trasferimento del personale ex articolo 2112 del Codice civile, e quindi un piano per il riassorbimento del personale sospeso.
In alternativa, la Cigs per cessazione può essere autorizzata in presenza di un piano di reindustrializzazione, presentato dalla medesima azienda richiedente, dall’eventuale impresa acquirente o dallo stesso ministero dello Sviluppo economico.
L’ulteriore condizione che dà diritto di accesso a questa specifica ipotesi di Cigs è il coinvolgimento dei lavoratori in esubero in specifici percorsi di politica attiva del lavoro, presentati dalla Regione/i in cui abbia sede l’impresa cessata.
L’accesso all’ammortizzatore è subordinato alla stipula di un accordo con le organizzazioni sindacali dinnanzi al ministero del Lavoro.
In quella sede deve essere discusso, documentato e poi formalizzato il piano di sospensione/riduzione dei lavoratori collegato alla cessazione dell’attività e, contestualmente, quello di riassorbimento degli stessi lavoratori unitamente alle altre misure di gestione delle eccedenze.
Può partecipare all’accordo anche il ministero dello Sviluppo economico, il quale, con funzione di garante assicura il costante monitoraggio del buon esito dell’operazione societaria di cessione (e può altresì dichiarare di essere in possesso di proposte di terzi di acquisizione dell’azienda cessata) e l’effettiva realizzabilità del piano di industrializzazione.
Anche la Regione può essere coinvolta in sede di stipula per illustrare le misure di politica attiva destinate ai lavoratori in esubero.
L’accordo deve altresì contenere l’indicazione del relativo onere finanziario, in quanto la sottoscrizione dello stesso è subordinata alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.Circolare Ministero 15 del 2018 (CIGS cessazione attività)
A seguito della stipula, l’impresa, come sempre, dovrà presentare apposita richiesta al Lavoro attraverso la procedura telematica Cigsonline.