Licenziamento collettivo: legittimo criterio di scelta della vicinanza alla pensione anche se esteso in area estranee al ridimensionamento
La Suprema Corte, con la sentenza n. 24755/2018, ha sancito la legittimità del criterio della prossimità alla pensione concordato in sede di accordo sindacale, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.
La C0rte, inoltre, ha precisato che tale criterio conserva la sua legittimità anche se è applicato a tutta la platea aziendale e non al solo settore in cui era stata registrata la situazione di eccedenza, secondo quanto indicato nella comunicazione di avvio della procedura.
sotto questo aspetto, in particolare, i Giudici di legittimità sottolineano la non decisività del dato per cui la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo faccia riferimento a una specifica area aziendale, in quanto il criterio di scelta concordato con la parte sindacale può ben applicarsi trasversalmente a tutta la realtà produttiva, senza che ne derivi un utilizzo strumentale dei poteri collegati alla riduzione di personale.
Secondo la Corte, in sostanza, se la verifica sulla sussistenza della riorganizzazione aziendale è delimitata all’area indicata nella comunicazione iniziale alle associazioni sindacali, il criterio di scelta della possibilità di prepensionamento può ben essere misurato con riguardo al personale di tutto lo stabilimento.
A conforto di questa conclusione la Cassazione valorizza la circostanza per cui il criterio della prossimità al trattamento pensionistico consente di ridurre al minimo l’impatto sociale della riorganizzazione, salvaguardando i lavoratori che non potrebbero beneficiare, a seguito del licenziamento per riduzione di personale, della protezione sociale garantita dal prepensionamento.
Cass. 24755 del 2108 (licenziamento collettivo e criterio di scelta prossimità alla pensione)