Contratto di solidarietà e licenziamento per gmo
La Suprema Corte, con sentenza n. 23022/2018, ha ribadito il principio secondo cui, in vigenza del contratto di solidarietà differivo, è precluso solo il licenziamento collettivo ma on anche il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, consistente in una riorganizzazione aziendale con razionalizzazione delle risorse, al fine di migliorare la produttività e di riequilibrare la situazione economico finanziaria.
In particolare, precisano i Giudici di legittimità, al datore di lavoro è precluso solo il licenziamento collettivo, vale a dire quello intimato al fine di eliminare l’esubero del personale, ma non anche il licenziamento individuale, ancorché plurimo, per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3, l. n. 604/1966, che è correlato non già ad una riduzione dell’attività produttiva ma ad una più intensa utilizzazione delle forze lavorative tesa a migliorare la produttività e la situazione economico-finanziaria dell’azienda (Cass. 23 gennaio 1998, n. 637).
La Suprema Corte, sulla scorta di tali principi, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, ha, dunque, rigettato il ricorso del lavoratore, avendo, peraltro, il datore di lavoro dato dimostrazione, nei precedenti gradi di giudizio, dell’effettiva soppressione del posto di lavoro del licenziato e dell’impossibilità del repechage.
Cass. 23022 del 2018 (contratto solidarietà e licenziamento gmo)