Licenziabile il lavoratore che rifiuta l’espletamento di mansioni inferiori
La Suprema Corte, con sentenza n. 24118/2018, ha ribadito il principio secondo cui costituisce giusta causa di licenziamento il reiterato rifiuto di espletare mansioni inferiori al livello di inquadramento posseduto, allorquando il suddetto espletamento viene richiesto dal datore di lavoro solo in via residuale rispetto all’orario di lavoro giornaliero.
Sulla scorta di tale principio, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto da un datore di lavoro avverso la sentenza dei Giudici di Appello che avevano annullato il licenziamento di una cuoca che si era reiteratamente rifiutata di espletare le mansioni di distribuzione dei pasti, in quanto non rientranti nel suo livello di inquadramento.
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che l’eccezione di inadempimento del lavoratore è legittima solo a fronte di un totale inadempimento, da parte del datore di lavoro, ai propri obblighi di adibire il lavoratore a mansioni rientranti nel proprio livello di inquadramento e non già, come nel caso di specie, allorquando al dipendente venga richiesto l’espleamento fi mansioni inferiori solo in via residuale.
Cass. 24118 del 2018 (rifiuto svolgimento mansioni inferiori e licenziamento)