Sanzioni diverse in caso di violazione del contingentamento per i somministrati e per i dipendenti a termine diretti
Gli artt. 23 e 38 del D.lgs. n. 81/15 disciplinano le sanzioni applicabili in caso di violazione della percentuale massima dei lavoratori a termine direttamente assunti e dei lavoratori somministrati a tempo determinato.
- In particolare, con riferimento ai lavoratori a termine assunti direttamente, in caso di violazione del limite quantitativo previsto dalla legge (20%, ovvero quello diverso pattuito in sede di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali), la norma (articolo 23) esclude la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, prevedendo solo una cospicua sanzione amministrativa pecuniaria:
1. pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, se in violazione del limite percentuale è stato assunto un solo lavoratore;
2. pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
- Qualora, invece, la violazione abbia ad oggetto il limite massimo di lavoratori somministrabili a tempo determinato (30%, compresi i lavoratori a termine direttamente assunti, ovvero la diversa percentuale pattuita in sede di accordi collettivi a qualsiasi livello) o a tempo indeterminato (20% dei lavoratori a tempo indeterminato assunti direttamente dall’utilizzatore, ovvero la diversa percentuale pattuita in sede di accordi collettivi a qualsiasi livello), invece, ai sensi dell’art. 38, il lavoratore potrà richiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. In queste ipotesi, il giudice, inoltre, accertata la violazione, dovrà anche condannare l’utilizzatore al risarcimento del danno, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti. Le somme corrisposte dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha usato la prestazione fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. La violazione delle norme in materia di somministrazione, inoltre, determina anche l’irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti dell’utilizzatore di importo variabile tra 250 e 1.250 euro).