L’Inps richiede “a tappeto” il pagamento del contributo NASPI: le contromisure
Nell’ultimo mese, sono molteplici le richieste pervenute alle aziende, da parte dell’Inps, di pagamento del contributo NASPI, stante l’appropinquarsi della scadenza del termine prescrizionale quinquennale, per i licenziamenti intervenuti nel 2013, anno di entrata in vigore dell’obbligo contributivo in questione.
L’Inps sta inviando gli avvisi bonari “a tappeto” senza verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo di contribuzione in capo alle aziende, stante l’esistenza di alcune eccezioni relative a fattispecie molto diffuse nella prassi.
Si fa riferimento, in particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 34, L. 92/12:
- ai licenziamenti per fine cantiere nell’edilizia;
- ai licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Queste eccezioni, inizialmente previste in via temporanea fini al 2015, con la Legge di Stabilità del 2017 sono divenute definitive e strutturali.
L’Inps, tuttavia, anche in queste ipotesi, con il messaggio n. 3933/2018 ha precisato che spetta al datore di lavoro fornire la prova della riconducibilità del licenziamento ad una delle fattispecie di esenzione dal pagamento del contributo previste dalla norma sopra richiamata, qualora nella comunicazione di cessazione non siano stati indicati i codici di esonero individuati nel messaggio n. 4269/2016.
Per il futuro, dunque, per evitare richieste infondate da parte dell’Inps è opportuno indicare, nella comunicazione di cessazione, i codici di esenzione indicati nei vari messaggi Inps, oltre a precisare, nelle note, la motivazione connessa all’esonero: “fine cantiere” o “cambio di appalto”.
Mentre, per il passato, qualora l’Inps non ritenga sufficienti le prove fornite in via amministrativa, l’unica soluzione per prevenire l’emissione dell’avviso di addebito, è la proposizione di un ricorso giudiziale in accertamento negativo volto a dimostrare la non debenza delle somme richieste.