Gmo e criteri di scelta: legittimo il licenziamento dei soli addetti all’unità soppressa
Con riferimento al licenziamento individuale plurimo (per le aziende con meno di 15 dipendenti o qualora i licenziamenti siano meno di 5) determinato da motivo oggettivo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 22672/2018, ha statuito che, qualora la scelta aziendale, posta a fondamento del recesso, inerisca ad una specifica unità produttiva, con soppressione della stessa, non è lesiva dei precetti di correttezza e buona fede la decisione di limitare, agli addetti della predetta unità, la platea dei lavoratori da licenziare, ove risulti l’effettiva impossibilità di utile ricollocazione degli stessi in altri posti di lavoro, non sussistendo alcun automatismo nell’applicazione dei criteri di scelta previsti dall’art. 5 della l. n 223, utilizzabili invece nella diversa ipotesi di recesso motivato da generica esigenza riduzione dei costi attraverso la riduzione di personale omogeneo e fungibile.
Cass. 22672 del 2018 (motivo licenziamento e criterio di scelta limitato a singola unità produttiva)