Licenziamenti collettivi: legittimo il criterio di scelta della “alta specializzazione” pattuito con le OO.SS.
La Suprema Corte, con sentenza n. 31872/2018, accogliendo il ricorso proposto dal datore di lavoro, ha sancito la legittimità del criterio di scelta della “alta specializzazione” pattuito in sede di accordo sindacale nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 223/91, soprattutto “laddove la realtà produttiva aziendale sia caratterizzata da una particolare (e delicata) specializzazione“.
In particolare, secondo i Giudici di legittimità il criterio selettivo del possesso di elevate competenze specialistiche concordato con le OO.SS. non può ritenersi né generico, né arbitrario, assolvendo, al contrario, proprio per la peculiarità e l’alta specializzazione delle lavorazioni, allo scopo, cui è preordinata la procedura collettiva di riduzione del personale, di salvaguardare la continuazione dell’attività dell’impresa.
In sostanza, conclude la Corte, in contesti produttivi caratterizzati da elevata specializzazione. il criterio di selezione dell’alta specializzazione è più funzionale, rispetto ai criteri di legge (anzianità di servizio e carichi familiari) derogati dall’accordo sindacale, per scongiurare la cessazione dell’attività e, quindi, per tutelare l’occupazione.
Nel caso in esame, la Suprema corte era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una procedura di licenziamento collettivo avviata da un’impresa operante nel settore della bonifica bellica ed aziendale, rispetto al quale risultava determinante il personale laureato con competenze specializzate, tra l’altro, in ingegneria ambientale e in geologia. Uno dei lavoratori licenziati, ingegnere elettronico, impugnava il recesso comunicatogli all’esito della procedura sul presupposto che il riferimento nell’accordo sindacale al criterio della «alta specializzazione in funzione delle esigenze tecnico produttive dell’azienda» fosse inidoneo di per sé a delimitare il perimetro di una effettiva esigenza aziendale, finendo per affidare la scelta dei dipendenti in esubero alla discrezionalità del datore di lavoro.
In primo grado e in appello il riferimento alla specializzazione veniva ritenuto criterio illegittimo, con conseguente obbligo di fare applicazione dei criteri di scelta di legge. La Cassazione, in applicazione del principio sopra riportato, ha riformato la sentenza d’appello, concludendo per la legittimità del criterio dell’alata specializzazione pattuito in sede sindacale, con conseguente prevalenza dello stesso su quelli di legge applicabili solo in via residuale, in mancanza di accordo con le OO.SS.
Cass. 31872 del 2018 (licenziamento collettivo e criterio di scelta della specializzazione)