L’offerta del part-time configura adempimento al repechage
La Suprema Corte, con sentenza n. 1499 del 2019, ha sancito il principio secondo cui l’offerta di trasformazione del contratto da full-time a part-time, formulata al solo fine di salvaguardare il rapporto di lavoro a fronte della soppressione del posto ricoperto dal lavoratore, configura adempimento all’obbligo di repechage.
I Giudici di legittimità ritengono, infatti, non applicabile a fattispecie di questo tipo il divieto di licenziamento per il rifiuto del lavoratore alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, in quanto, in queste ipotesi, la giustificazione del licenziamento è da rinvenire esclusivamente nella soppressione del posto di lavoro a cui era adibito il lavoratore e la proposta di trasformazione è finalizzata solo ed esclusivamente a salvaguardare l’occupazione del dipendente, in assenza di posti full time disponibili.
Nel caso in esame, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per aver il datore di lavoro, con l’offerta di trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente, ottemperato all’obbligo di ripescaggio.
Cass. 1499 del 2019 (gmo offerta part-time e repechage)