Utilizzo abusivo permessi direttivo sindacale: ammesso il controllo datoriale
La Suprema Corte, con la sentenza n. 4943/2019, ha ribadito il principio secondo cui l’utilizzo abusivo dei permessi per la partecipazione al direttivo del sindacato di appartenenza di cui all’art. 30 L. 300/70 rappresenta illecito disciplinare sanzionatile dal datore di lavoro, che può controllarne la corretta fruizione.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito che i controlli da parte del datore di lavoro circa la corretta fruizione dei permessi ex art. 30 sono molto più ampi di quelli di cui all’art. 23 L. 300/70 (permessi RSA), avendo i primi uno scopo ben preciso, vale a dire la partecipazione agli organi direttivi del sindacato.
In sostanza, mentre i permessi RSA sono abusivamente fruiti solo ed esclusivamente in caso di utilizzo per scopi totalmente estrani all’attività sindacale i permessi per direttivi possono essere soggetti ad un controllo molto più stringete da parte del datore di lavoro e risultano essere abusivamente fruiti se non tendono alla precipua finalità indicata dalla norma (partecipazione alle riunioni degli organi direttivi).
Cass. 4943 del 2019 (abuso permessi direttivo sindacale licenziamento)