Condotte extralavorative antecedenti al rapporto: legittimo il licenziamento per giusta causa
Le condotte estranee all’attività lavorativa che il lavoratore ha tenuto, addirittura, prima dell’assunzione possono legittimare il licenziamento per giusta causa.
Il principio è stato stabilito, di recente, dalla Suprema Corte nella sentenza n. 428/2019.
Nel caso specifico, un dipendente, già licenziato in seguito a un procedimento penale, era stato riassunto dopo un accordo conciliativo, ma poi era stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare per fatti differenti, sempre commessi nel corso del precedente rapporto di lavoro.
Il lavoratore è stato, dunque, licenziato di nuovo e il suo ricorso è stato respinto dalla Corte, che ha confermato la legittimità delle sentenze dei gradi di merito.