Licenziamento per soppressione del posto ed onere della prova
La Suprema Corte, con la sentenza n. 4672/19, ha chiarito alcuni principi in materia di ripartizione e confini dell’onere probatorio in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, integrato dalla soppressione di una postazione lavorativa con, in parte, esternalizzazione ed, in parte, redistribuzione tra il personale ancora in forza delle residue funzioni connesse al ruolo soppresso.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui, ai fini della sussistenza e della prova della soppressione del posto di lavoro, risulta indifferente lo scopo imprenditoriale sotteso alla scelta organizzativa, sia esso anche il miglioramento della redditività, essendo necessario e sufficiente, all’uopo, la dimostrazione dell’effettività della soppressione del posto, mediante prova, in giudizio, della inesistenza, per un congruo periodo di tempo, di assunzioni di dipendenti per ricoprire il ruolo soppresso.
Con riferimento al repechage, la Corte ha chiarito che il relativo obbligo non può ritenersi violato a fronte di nuove assunzioni effettuate a distanza di 7 mesi di tempo dal licenziamento, soprattutto allorquando le stesse siano effettuate a tempo determinato, a fronte di altri dipendenti dimissionari.
la Suprema Corte, infine, in un sintetico passaggio, chiarisce che le doglianze in merito alla violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella selezione del dipendente da licenziare devono essere oggetto di specifica allegazione da parte del lavoratore, integrando una questione fattuale e giuridica diversa dalla violazione dell’obbligo di repechage.
Cass. 4672 del 2019 (licenziamento gmo legittima riattivazione dopo 7 mesi posizione soppressa)