Legittimo il licenziamento di chi spaccia anche fuori dall’azienda
La Suprema Corte, con sentenza n. 4804/19, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore, resosi colpevole di spaccio di sostanze stupefacenti, anche se la condotta era stata posta in essere al di fuori del perimetro aziendale e, dunque, dell’orario di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di stupefacenti, oltre ad avere rilievo penale, è in tale contrasto con le norme dell’etica e del vivere civile e, dunque, integra una condotta di per sé idonea a compromettere in modo definitivo il necessario vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, indipendentemente dalla sua natura extralavorativa.
Sulla scorta di tale principio, la Cassazione ha cassato la sentenza dei Giudici di appello, innanzitutto, ritenendo legittima e specifica una contestazione formulata mediante il richiamo agli atti di un procedimento penale di cui il lavoratore sia già a conoscenza, senza che ciò possa essere interpretato nel senso di una mero rimprovero del fatto di essere coinvolto nel processo stesso: la funzione di un simile richiamo, infatti, è proprio quella di consentire al dipendente di giungere alla piena consapevolezza dei fatti materiali che gli sono rimproverati e, cioè, quelli addebitatigli nell’ambito del giudizio penale.
Dopo aver chiarito tale questione preliminare, la Corte nell’affermare l’astratta riconducibili della condotta contestata alla nozione di giusta causa, ha ritenuto che allorquando il comportamento del lavoratore sia particolarmente riprovevole da un punto di vista etico e sociale, il riflesso di quest’ultimo sul rapporto lavorativo è oggettivo, anche ove solo potenziale. Pertanto, conclude l’ordinanza, la sentenza con cui al dipendente spacciatore viene riconosciuto il diritto a essere reintegrato in azienda dev’essere cassata con rinvio alla Corte d’appello, che nel decidere nuovamente la questione dovrà tenere conto di come la detenzione e spaccio di elevate quantità di stupefacenti sia condotta sussumibile, in astratto, nella nozione di giusta causa.
Cass. 4804 del 2019 (spaccio fuori azienda e licenziamento per giusta causa)