Non esiste un diritto alla parità di trattamento retributivo tra i dipendenti
La Suprema Corte, con sentenza n. 8299/2019, ha ribadito il principio secondo cui, nel nostro ordinamento, non sussiste un obbligo di parità di trattamento retributivo tra dipendenti dello stesso datore di lavoro.
In particolare, a detta dei Giudici di legittimità, l’unico obbligo in capo al datore di lavoro, da un punto di vista retributivo, è quello di garantire a ciascun lavoratore i trattamenti minimi (con esclusione degli elementi accessori) previsti dal CCNL di settore, in quanto esplicazione della regola costituzionale della giusta retribuzione, intesa come retribuzione proporzionata alla qualità e quantità di attività lavorativa prestata.
Una volta rispettato questo “minimum”, il datore di lavoro è libero di corrispondere trattamenti differenziati ai dipendenti, anche se espletano le stesse mansioni, in ragione di qualità soggettive del dipendente e/o di un livello differenziato di esperienza, etc.
La Corte di Cassazione, dunque, nel caso in esame, in applicazione dei suddetti principi, ha rigettato il ricorso di un lavoratore che lamentava la disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi.
Cass. 8299 del 2019 (no obbligo parità trattamento retributivo)