Infortuni sul lavoro: la responsabilità è del lavoratore se cade sul pavimento bagnato incurante dei cartelli di avvertimento
La Suprema Corte, con la sentenza n. 14066/2019, ha escluso la responsabilità del datore di lavoro in un infortunio occorso ad un proprio dipendente, che, incurante dei cartelli di avvertimento del pericolo e delle direttive impartitegli, era scivolato sul pavimento bagnato, nel mentre venivano effettuate le attività di pulizia.
L’azienda, infatti, precisano i Giudici di legittimità, risponde, per i danni al personale solo quando viola, in concreto, una regola fissata da norme specifiche o, comunque, suggerita dalla tecnica.
Nel corso del giudizio di appello, l’azienda era stata riconosciuta responsabile per non aver adottato tutte le misure organizzare adeguate a prevenire l’infortunio; in particolare, secondo i giudici di merito, avrebbe dovuto organizzare i servizi di pulizia (svolti da un’impresa appaltatrice esterna) fuori dall’orario di lavoro.
La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso della società, ha ritenuto erronea questa motivazione, precisando che l’articolo 2087 del codice civile, che regola la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Partendo da tale presupposto, prosegue la Corte, il datore di lavoro è responsabile per i danni alla salute solo quando l’evento è dovuto a una sua colpa. Elemento che può consistere nella violazione di regole di comportamento fissate da norme specifiche o, comunque, nella mancata adozione di cautele suggerite dalla tecnica.
Nel caso della dipendente scivolata sul pavimento bagnato, la Cassazione non ha ritenuto sussistente alcuna colpa del datore di lavoro, escludendo che la scelta di consentire lo svolgimento delle pulizie durante l’orario di lavoro potesse configurare condotta negligente, imperita o imprudente, in quanto lo stesso era ampiamente segnalato da appositi segnali, e l’addetto che stava svolgendo il servizio aveva segnalato anche verbalmente il pericolo. Di fronte alla libera scelta della dipendente di ignorare questi avvertimenti, configurabile come rischio elettivo, il datore di lavoro deve andare immune da qualsiasi responsabilità.
Cass. 14066 del 2019 (infortunio sul lavoro e rischio elettivo caduta pavimento)