Quota 100: ulteriori chiarimenti dall’Inps con la circolare 117/2019
Ai fini del rispetto del divieto di cumulo tra pensione con quota 100 e redditi da lavoro, devono essere presi in considerazione sia i compensi da lavoro autonomo occasionale liquidati nei mesi precedenti la decorrenza della pensione sia quelli successivi al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (ovviamente nel solo anno di compimento). Pertanto, un lavoratore che accede a quota 100 il 1° settembre 2019 e nei primi otto mesi dell’anno ha superato il limite dei 5mila euro annui, si trova in una situazione di incumulabilità.
Questo è uno degli ulteriori chiarimenti forniti dall’Inps con la circolare 117/2019 (allegata), in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per coloro che accedono a pensione quota 100.
Come previsto dal Dl 4/2019, infatti, la pensione non è cumulabile, dal giorno di decorrenza della stessa e fino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto tempo per tempo per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5mila euro lordi annui.
Redditi ammessi e vietati
I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali finalizzati a costituire la posizione previdenziale dell’interessato. Rilevano, ai fini del lavoro autonomo, i redditi comunque conseguiti ad attività lavorativa svolta senza il vincolo di subordinazione, prescindendo dalla modalità di dichiarazione al Fisco. Rilevano, a tal fine, i compensi percepiti per l’esercizio di arti, quelli di impresa conseguiti a seguito di attività lavorativa, ivi comprese le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, salva l’ipotesi in cui il pensionato dichiari che ha partecipato con il solo capitale senza svolgere attività lavorativa, i diritti di autore e i brevetti.
I redditi che non rilevano ai fini della incumulabilità sono le indennità percepite dagli amministratori locali, i redditi di impresa non connessi ad attività lavorativa, i compensi per l’esercizio della funzione sacerdotale, le indennità per l’esercizio della funzione di giudice di pace nonché quelle percepite dai giudici onorari e dai giudici tributari, l’indennità sostitutiva del preavviso avente carattere risarcitoria e non retributiva, i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, le indennità di trasferta e missioni e l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Incasso posticipabile
Onde evitare la sospensione del trattamento, durante il godimento della pensione non è possibile percepire redditi per attività di lavoro svolta nei periodi di percezione della pensione. Al contrario, durante il godimento della pensione, è possibile riscuotere redditi per attività di lavoro svolto prima dell’accesso alla pensione.
Superata l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, è possibile riscuotere redditi per attività di lavoro svolta durante il godimento della pensione.
Circolare117-2019 (compatibilità compenso per lavoro autonomo occasionale)