Socio-amministratore: obbligo doppia iscrizione ai fini Inps?
La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze “gemelle” (di cui l’ultima Cass. 26 luglio 2019, nn. 20369), ha chiarito il regime previdenziale del socio amministratore, con riferimento all’obbligo di doppia iscrizione, alla gestione separata ed a quella commercianti.
I Giudici di legittimità, in primo luogo, hanno ribadito che con riferimento alla gestione separata ed a quella commercianti non opera il criterio della iscrizione alla gestione relativa all’attività prevalente, criterio che si limita a regolare i rapporti tra gestione commercianti, gestione artigiani e gestione coltivatori diretti, come da interpretazione autentica contenuta nell’art. 12, comma 11, D.L. 78/2010.
Di conseguenza, in presenza di sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’una ed all’altra gestione, il socio amministratore è tenuto alla doppia iscrizione.
Con riferimento alla gestione commercianti, in particolare, la Suprema Corte precisa che presupposto per l’iscrizione è lo svolgimento personale, abituale e prevalente di attività all’interno della società, con onere della prova a carico dell’Inps, in quanto attore e con accertamento rimesso ai giudici di merito.
Nel caso deciso dalla Suprema Corte, il ricorso dell’Inps è stato rigettato, essendo stata condivisa la motivazione con cui la Corte di Appello aveva ritenuto non dimostrata in giudizio dall’Istituto la sussistenza dei requisiti determinati l’obbligo di iscrizione del socio amministratore anche alla gestione commercianti.
Cass. 20369 del 2019 (socio amministratore doppia iscrizione)