Responsabilità solidale negli appalti: quali confini?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22110/2019, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali con riferimento al perimetro della responsabilità solidale del committente nel contratto di appalto, di cui all’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. legge Biagi).
In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno, innanzitutto, precisato che la responsabilità solidale concerne esclusivamente gli emolumenti che il datore di lavoro deve corrispondere ai propri dipendenti, aventi natura strettamente retributiva, e riguarda solo il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato interessato dall’appalto. Di conseguenza, la solidarietà non può estendersi sino a ricomprendere, ad esempio, l’indennità sostitutiva ferie non godute o le somme che sono state riconosciute al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che il termine biennale dalla cessazione dell’appalto entro il quale vige la solidarietà tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori). ha natura di un termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale per i crediti per i quali è prevista la solidarietà. Di conseguenza, il lavoratore, entro il suddetto termine, ha l’onere di depositare il ricorso giudiziale, non essendo sufficiente, ad evitare la decadenza, l’inoltro di una semplice missiva di costituzione in mora.
Infine, i giudici di legittimità hanno precisato che, in ogni caso, il termine di due anni previsto dall’articolo 29 non deve applicarsi all’azione promossa dagli enti previdenziali, la quale è soggetta alla sola prescrizione quinquennale.
Cass. 22110 del 2019 (confini responsabilità solidale appalto)