Procedimento disciplinare: Non tutte le malattie sono idonee a giustificare il rinvio dell’audizione verbale
La Suprema Corte, con sentenza n. 980/2020, con riferimento alla correttezza del procedimento disciplinare, ha statuito che la condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l’impossibilità a presenziare all’audizione richiesta per rendere oralmente le proprie giustificazioni. .
Il caso è quello del licenziamento per giusta causa di un dipendente che, nel corso del procedimento disciplinare culminato con il provvedimento espulsivo, aveva richiesto, nella missiva di controdeduzioni, di essere sentito oralmente per rendere le proprie giustificazioni.
Tuttavia, una volta convocato per l’audizione orale, per ben due occasioni, aveva richiesto il differimento dell’incontro sulla base di allegati certificati di malattia.
Il datore di lavoro, nel fissare il secondo incontro, aveva chiarito che non avrebbe più rinviato l’audizione, dovendo concludere il procedimento entro determinati termini fissati dal CCNL ed invitando il lavoratore, in caso di prosecuzione dello stato morboso, ad inviare giustificazioni per iscritto.
Il lavoratore non si presentava all’incontro e non presentava alcuna giustificazione cosicché la società, come preavvertito, procedeva al licenziamento del lavoratore.
Il licenziamento comminato è stato impugnato dal lavoratore dinnanzi al giudice del lavoro, che in fase di opposizione e di reclamo nel rito Fornero ne ha confermato la legittimità, sicché il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione per sentire dichiarata (fra gli altri motivi) la lesione del proprio diritto di difesa in fase disciplinare, in quanto la società non aveva concesso il secondo dei due differimenti dell’audizione orale richiesti per malattia.
I giudici di merito, secondo la Cassazione, hanno correttamente giudicato, valorizzando l’operato secondo buona fede e correttezza della società datoriale che, dapprima, aveva concesso il differimento del primo incontro, e, successivamente, aveva preavvertito il lavoratore dell’indisponibilità a concedere una terza data (invitandolo a rendere per iscritto le sue controdeduzioni) per non incorrere in decadenza per tardività del provvedimento di recesso, sulla base dell’articolo 55 del Ccnl per dipendenti di Poste Italiane.
Nella motivazione dei giudici di legittimità precisano che lo stato di malattia non integra «di per sé solo, un’impossibilità assoluta del lavoratore, che versi in esso, ad allontanarsi da casa, potendo anzi svolgere persino una diversa attività lavorativa» e non è, pertanto, condizione ostativa a presenziare all’audizione orale. Occorre, piuttosto, la specifica allegazione e prova della natura ostativa dello stato morboso all’allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura) perché sia integrata l’esigenza difensiva «non altrimenti tutelabile».