Mobbing orizzontale: datore responsabile solo se messo a conoscenza degli atti vessatori
La Suprema Corte, con l’ordinanza 1109/2020, ha statuito che il datore di lavoro può essere considerato responsabile per violazione dell’art. 2087 c.c., in caso di mobbing orizzontale, vale a dire posto in essere da colleghi di lavoro, solo quando sia messo a conoscenza, da parte del lavoratore, delle condotte vessatorie poste in essere in suo danno.
Ed invero, precisano i giudici di legittimità, la responsabilità del datore di lavoro in caso di mobbing orizzontale presuppone una culpa in vigilando e/o in omittendo, che, per la loro configurazione richiedono necessariamente che lo stesso datore sia a conoscenza delle condotte tenute da propri dipendenti in danno ad un collega e che, nonostante ciò, ometta di vigilare ed attivarsi per porre fine alle stesse, a tutela dell’integrità psico-fisica della vittima.
Proprio sulla scorta di questi principi, nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, sulla scorta del fatto che mancasse la prova della consapevolezza del datore di lavoro circa l’esistenza delle condotte persecutorie ai danni della lavoratrice ricorrente, non potendo la responsabilità datoriale essere di tipo oggettivo.
Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, può essere utile evidenziare come sia importante per ciascuna impresa, in caso di ricezione di segnalazioni anonime o palesi circa qualsiasi situazione che possa anche astrattamente turbare la salute psicofisica di un proprio dipendente, agire tempestivamente per approfondire l’informazione ricevuta e adottare gli opportuni provvedimenti, ad esempio avviando una investigazione interna e – successivamente, se del caso – un procedimento disciplinare a carico dei lavoratori colpevoli delle vessazioni o delle molestie.
Cass. 1109 del 2020 (mobbing orizzontale presupposti responsabilità datore)