Quei giorni di maggio quando tutto è suggerito, e niente ancora soddisfatto. (Francis King): Covid-19 e Decreto Maggio
L’espressione di Francis King, novellista e poeta contemporaneo britannico, riportata nel titolo, sembra descrivere perfettamente il contesto e la fenomenologia di quello che, originariamente appellato come Decreto Aprile, è divenuto adesso, per evidenti ragioni temporali, il Decreto Maggio, le cui bozza in questi giorni stanno circolando tra gli operatori.
In particolare, su alcune importanti misure, nonostante i “suggerimenti” (o meglio, le direttive vincolanti) forniti dal Parlamento, in sede di conversione (con L. n. 27/2020) del Decreto Cura Italia, il Governo, assecondando le pressioni dal suo principale interlocutore (il sindacato), ha deciso (contraddittoriamente) di reintrodurre alcune previsioni oggetto di emendamento da parte del supremo organo legislativo.
Così operando, l’esecutivo ha reso “insoddisfatti” non solo tutti gli altri interlocutori ma, soprattutto, con atteggiamento forse eversivo, il Parlamento stesso, di cui dovrebbe, al contrario, essere piena espressione.
Venendo al contenuto concreto della bozza del testo normativo, le principali novità che il Decreto Maggio, in materia di gestione dei rapporti di lavoro, potrebbe apportare alla normativa emergenziale contenuta nei due D.L. Cura Italia e Credito, sono le seguenti.
Il divieto (o meglio, la preclusione al) di licenziamento per ragioni economiche e la sospensione delle procedure già avviate (Art. 46 Cura Italia): viene “prorogata” a cinque mesi (fino al 17 agosto 2020), rispetto ai precedenti sessanta giorni (scadenti il 16 maggio 2020). La terminologia utilizzata dal legislatore fa sorgere dubbi interpretativi sulla sanzione applicabile in caso di inottemperanza alla preclusione (nullità per violazione della norma imperativa o temporanea inefficacia?). L’ampia portata della preclusione (tutti i licenziamenti per gmo e non solo quelli legati all’emergenza sanitaria) e l’estensione dell’intervallo temporale (anche oltre il 31 luglio 2020, data attuale di scadenza del periodo di emergenza sanitaria) fanno sorgere fondati sospetti di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 41 Cost., in tema di libertà di impresa. In aggiunta viene previsto che alle aziende che, tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, hanno intimato il recesso per ragioni economiche è consentito di revocare il licenziamento e fare contestuale richiesta di cassa integrazione in deroga.
CIGO ed Assegno ordinario FIS (Art. 19 Cura Italia): Viene elevata a diciotto settimane la durata massima di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario e dell’assegno ordinario (FIS) emergenziali e ampliato il periodo di decorrenza dal 23 febbraio 2020 (primo termine confermato) sino al 31 ottobre 2020 (originariamente era 31 agosto 2020). Con atteggiamento contraddittorio se non eversivo, l’obbligo di informazione, consultazione e di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, da svolgersi anche in via telematica entro tre giorni dalla comunicazione preventiva, nonostante sia stato cassato dal Parlamento in sede di conversione in legge del Cura Italia, viene reintrodotto dal Governo, anche se solo in ipotesi di richiesta dell’assegno ordinario FIS.
Viene modificato anche il termine entro cui la domanda di accesso agli ammortizzatori sociali deve essere chiesta dalle aziende: non più entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, bensì entro la fine del mese di inizio del periodo; di conseguenza, la domanda potrà essere presentata con effetto retroattivo al massimo di un mese.Viene previsto espressamente che, anche con riferimento all’assegno ordinario FIS, ai dipendenti spettano gli assegni familiari, così mettendo fine ad una inconcepibile disparità di trattamento, generata da circolari Inps.
Cassa integrazione in deroga (Art. 22 Cura Italia): anche per l’ammortizzatore in deroga viene elevata durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro a diciotto settimane anziché nove come era previsto dalla versione “originaria” del Cura Italia per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Esonerati dall’obbligo di accordo solo le imprese che occupano fino a 5 dipendenti e quelle che sono state costrette a chiudere l’attività per procedimento dell’autorità. Inoltre, sia per la CIGO con causale “COVID-19” che per la CIGS in deroga è chiarito che tra i datori che ne possono beneficiare sono incluse anche le imprese che, nell’anno 2020, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità per i loro dipendenti di raggiungere il luogo di lavoro in ottemperanza ai provvedimenti dell’autorità pubblica di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, con obbligo di permanenza domiciliare.
Congedo per emergenza COVID -19 (Art. 23 Cura Italia): il periodo di fruizione viene esteso fino al 30 settembre 2020 e viene raddoppiato il numero dei giorni a 30, mentre rimane immutata l’entità della misura (50% della retribuzione). Resta inoltre invariata la regola che prevede che il congedo possa essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Viene, invece, limitata ai lavoratori dipendenti del settore privato con figli dell’età di 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Occorre, però, che non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito. Infine, in alternativa ai “nuovi congedi”, è prevista la possibilità di scegliere tra la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200,00 euro.
Estensione della durata dei permessi ex L. n. 104/1992 (Art. 24 Cura Italia): Il numero di giorni di permesso mensile retribuito ex Art. 33, L. n. 104/1992, è incrementato di ulteriori dodici giornate, complessive, usufruibili anche nei mesi di e maggio e giugno 2020.
Tutela dei lavoratori gravemente disabili (Art. 26 Cura Italia): il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di base (prima non era indicato) per i soggetti immunodepressi equiparato a ricovero ospedaliero viene esteso fino al 31 luglio 2020.
Sospensione contributo addizionale per il rinnovo dei contratti a termine: In via eccezionale, per agevolare la ripresa delle attività produttive, il contributo addizionale di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo dei contratti a termine non sarà dovuto per quelli che saranno rinnovati entro il 31 agosto 2020. Permane la possibilità di rinnovo anche in corso di fruizione degli ammortizzatori sociali secondo quanto previsto dall’art. 19 bis D.L. Cura Italia.
Sorveglianza sanitaria: Fino al 31 luglio 2020, i datori dovranno assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per i datori di lavoro che non hanno l’obbligo di nominare il medico competente, è ammessa la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale oppure di richiedere che la sorveglianza sanitaria venga svolta dai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali o dell’INAIL. Ai lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione sarà erogata dall’INPS, per l’intero periodo di durata dell’inidoneità, un’indennità pari all’80% della retribuzione.
Rimodulazione degli orari di lavoro e Fondo Nuove Competenze: Per consentire la ripresa graduale dell’attività, per il 2020, i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono sottoscrivere intese, efficaci nei confronti di tutti i lavoratori interessati, di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro sarà finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione saranno a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL.
In definitiva, il contenuto della bozza se, da un lato, accoglie qualcuno dei suggerimenti che il primo periodo di applicazione del D.L. Cura Italia ha fornito, dall’altro, tuttavia, lascia molta insoddisfazione su alcuni aspetti che avrebbero richiesto una maggiore attenzione.