Covid e responsabilità: allora lo “scudo” era opportuno!
In un articolo LinkedIn di qualche giorno fa, molto criticato, ci ponevamo la domanda: “Infortunio e Covid: perché è necessario uno scudo” e fornivamo, come risposta, che lo “scudo” appariva necessario in ragione del contenuto “aperto” dell’art. 2087 c.c. e, dunque, per il rischio che anche il rispetto pedissequo dei protocolli condivisi non avrebbe garantito l’esenzione da responsabilità del datore di lavoro.
Ciò in quanto, proprio perché norma aperta contenente l’obbligo di adottare ogni possibile misura astrattamente esigibile a tutela della salute dei lavoratori, l’interpretazione dell’art. 2087 c.c. sarebbe stata rimessa alla sensibilità dei singoli Giudici, con la conseguenza che, alcuni di essi, avrebbero potuto ritenere sufficiente l’adozione dei protocolli mentre, altri, avrebbero potuto richiedere l’adozione di ulteriori misure “innominate” rispetto a quelle ivi indicate.
In sostanza, ritenevamo che lo “scudo” fosse opportuno non al fine di rendere esente da responsabilità i datori di lavoro inadempienti alle misure contenute nei protocolli ma solo per esigenze di certezza del diritto, finalizzare a permettere alle imprese di riprendere la propria attività produttiva, nella sicurezza che il pedissequo rispetto delle suddette misure potesse essere insieme sufficiente e necessario per evitarne l’esposizione ad un numero potenzialmente illimitato di procedimenti civili e penali in tema di responsabilità per la tutela dell’integrità psicofisica dei propri dipendenti.
Rilevavamo, invero, che anche il semplice coinvolgimento in processi civili e penali, in numero potenzialmente molto elevato, rappresentasse per l’imprenditore un consistente danno, in termini di impiego di risorse economiche, organizzative e personali, per difendersi nei processi, al di là dell’esito degli stessi, e, dunque, un forte deterrente alla ripresa dell’attività, con conseguenze nefaste anche in termini di livelli occupazionali.
La proposta avanzata era, dunque, quella di emanazione di una norma che, per il periodo di emergenza sanitaria in atto, sancisse espressamente che l’adozione pedissequa e la concreta attuazione delle misure contenute nei protocolli condivisi integrasse esatto adempimento all’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. In sostanza, di una norma che, con riferimento alla sola emergenza covid, procedesse alla tipizzazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. attraverso il richiamo ai protocolli condivisi.
Ebbene, in un articolo apparso su IlSole24Ore di oggi è riportato che il Ministero del lavoro, in un emendamento al DL Liquidità, ha proposto proprio l’inserimento di una previsione normativa che rispecchia quanto sopra detto, avente il seguente contenuto: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Riteniamo, dunque, per gli stessi motivi esplicitati nel precedente articolo, che una norma di questo tipo sia espressione di estrema ragionevolezza, in quanto, in questa fase emergenziale, non può esservi il rischio che vengano richieste, ai datori di lavoro, in sede processuale, per andare esenti da responsabilità, misure di prevenzione che nemmeno il Governo, con tutti i tecnici e gli esperti coinvolti, sia stato in grado di individuare.
Norma scudo in bozza DL liquidità