Insubordinazione ad ampio raggio ai fine della configurazione della giusta causa
La Corte di Cassazione, con sentenza del 1° luglio 2020, n. 13411 , statuisce che è “insubordinazione” non solo il rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori gerarchici, ma anche qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento delle disposizioni ricevute dal dipendente nel quadro complessivo dell’organizzazione aziendale di riferimento.
Il caso è quello del licenziamento disciplinare comminato ad un lavoratore a cui erano state contestate condotte di insubordinazione e minaccia ai danni di una collega. L’ex dipendente, nel corso di una discussione insorta per la restituzione di una chiavetta del distributore del caffè, a porte chiuse, aveva tenuto comportamenti verbalmente minacciosi nei confronti della collega, una responsabile.
Nell’istruttoria di primo grado, era emerso che il lavoratore – peraltro recidivo – nel profferire tali minacce, aveva tenuto bloccata la porta dell’ufficio della responsabile, puntando il dito contro la collega.
Ribaltando la sentenza di primo grado, i giudici della Corte d’Appello di Trento, avevano respinto l’impugnativa di licenziamento, ritenendo sussistente la giusta causa di licenziamento integrata dalla grave insubordinazione del lavoratore, arricchita dalla concreta minaccia verbale proferita verso la collega.
La Cassazione, ripercorrendo i passaggi essenziali della pronuncia di gravame, conferma l’impostazione dei giudizi di merito, ritenendo necessario fornire alcune delucidazioni sul concetto di “insubordinazione”. Il concetto, secondo i giudici di legittimità, va interpretato “anche alla stregua dell’accezione lessicale e del significato del termine nel linguaggio corrente”, sicché non può essere limitato al rifiuto di adempimento di disposizioni impartite dai superiori gerarchici in senso proprio, ma deve estendersi a “qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale”.
Cass. 13411 del 2020 (minacce verbali e giusta csusa licenziamento insubordinazione)