Le misure giuslavoristiche del DL (Ferr)Agosto
Il DL Agosto, entrato in vigore a Ferragosto, contiene una serie di importanti misure, in materia lavoristica, volte a fronteggiare le conseguenze generate dall’emergenza epidemiologica ancora in atto; di seguito si riporta una sintesi di quelle più importanti.
- Proroga degli ammortizzatori sociali emergenziali: l’art. 1 prevede la proroga di 9 + 9 settimane degli ammortizzatori sociali emergenziali nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Le prime 9 settimane sono gratuite mentre le seconde 9 sono gratuite solo per chi ha patito, nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, un calo del fatturato pari o superiore al 20%; è, invece, previsto un contributo del 9% delle retribuzioni che sarebbero spettate ai dipendenti sospesi chi ha patito un calo del fatturato inferiore al 20% e del 18% per chi non ha patito alcun calo del fatturato. I periodi di sospensione già autorizzati prima dell’entrata in vigore del DL e relativi a periodi successivi al 13 luglio 2020 saranno computati nelle prime 9 settimane. Le domande all’Inps dovranno essere proposte entro la fine del mese successivo a quello di sospensione o riduzione e, per le sospensioni già in atto, entro il 30 settembre 2020.
- Esonero contributivo per i datori che non richiedono gli ammortizzatori emergenziali: l’art. 3 prevede l’esonero totale dal pagamento dei contributi Inps per un periodo massimo di 4 mesi per i datori di lavoro che abbiano fruito degli ammortizzatori nei mesi di maggio, giugno e luglio 2020 ai sensi del DL 18/2020 e che non richiedano i trattamenti di cui al comma 1 del DL Agosto; la misura dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale in precedenza fruite. A chi accede all’esonero in questione, trova applicazione la proroga del divieto di licenziamento disposto dall’art. 14 del DL Agosto.
- Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato: l’art. 6 prevede l’esonero totale dal pagamento dei contributi Inps per un periodo massimo di 6 mesi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che non abbiano già avuto, con loro, un contratto a tempo indeterminato nei precedenti sei mesi; l’esonero si applica anche alle conversioni a tempo indeterminato dei contratti a termine.
- Proroga e rinnovi contratti a termine: l’art. 8 prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di prorogare o rinnovare i contratti a termine per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, fermo restando il limite dei 24 mesi, anche in assenza delle causali ed in deroga alla disciplina limitativa in materia di proroghe o rinnovi.
- Proroga divieto licenziamento: l’art. 14 preclude di licenziamento collettivo ed individuale per gmo ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti salariali di cui all’art. 1 del DL Agosto o che abbiano fruito dei benefici contributivi di cui all’art. 3 del medesimo DL (in sostanza si tratta di altri 4 mesi, con decorrenza variabile). Le procedure in corso continuano a restare sospese. Tali preclusioni non si applicano: ai licenziamenti per cambio di appalto in cui sia prevista la riassunzione presso il nuovo appaltatore; ai licenziamenti per cessazione, anche parziale, dell’attività; in caso di accordi aziendali sottoscritti con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale che prevedano il recesso a fronte di un incentivo all’esodo, ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (che permette anche la fruizione della NASPI); in caso di fallimento senza esercizio provvisorio dell’attività di impresa.