Licenziamento collettivo ed onere prova della fungibilità delle mansioni
La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 28816/2020, nell’accogliere il ricorso proposto dalla datrice di lavoro, ha ribadito due importanti principi in materia di licenziamento collettivo.
In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno confermato che, in materia di licenziamenti collettivi, e più precisamente con riferimento alla comunicazione alle organizzazioni sindacali, la legge n. 223/1991, procedimentalizzando il provvedimento datoriale, ha sancito anche il passaggio dal vecchio controllo giurisdizionale ex post al nuovo controllo dell’iniziativa imprenditoriale di ridimensionamento dell’impresa esercitato ex ante dalle organizzazioni sindacali. Di conseguenza, con la previsione dell’informazione e della consultazione preventiva dei sindacati, il legislatore ha riservato al giudice degli spazi di controllo solo residuali: in sede contenziosa non è più possibile sindacare i motivi alla base della riduzione di personale, ma si può accertare esclusivamente che l’operazione sia risultata corretta dal punto di vista procedurale. Il che vuol dire, come sottolineato dalla Corte di cassazione, che il giudice non può essere chiamato a giudicare la presenza di effettive esigenze aziendali di riduzione o di trasformazione dell’attività produttiva, a meno che a sostegno della domanda giudiziale non siano poste contestazioni in ordine alla violazione delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione sindacali con la prova di «maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità» poste in essere al fine di discriminare i lavoratori.
In secondo luogo, in materia di fungibilità dei dipendenti, i giudici hanno sancito che la stessa viene in rilievo con riferimento ai licenziamenti collettivi solo se un lavoratore, interessato dal recesso, riesca a dimostrare di possedere una professionalità fungibile: solo in tal caso non è possibile limitarsi a compararlo con coloro che appartengono al medesimo reparto o settore interessato dalla riduzione.
Cass. 28816 del 2020 (licenziamento collettivo ambito comparazione ed onere prova fungibilità)