Legittima la disdetta dal CCNL anche in presenza di ultrattività
Il Tribunale di Roma, con il recente decreto del 16 settembre 2021, reso all’esito di un giudizio ex art. 28, ha ribadito il proprio (più che condivisibile) orientamento circa la legittimità della disdetta (rectius recesso) del datore di lavoro da un CCNL il cui termine originario sia scaduto, anche nel periodo di ultrattività dei suoi effetti.
In particolare, il Giudice capitolino, discostandosi da un isolato precedente della Suprema Corta, ha ritenuto che l’ultrattività produce effetti analoghi a quelli di un vincolo negoziale a tempo indeterminato e, dunque, la possibilità di recedere liberamente dallo stesso, salvo preavviso.
In caso contrario, infatti, l’impossibilità di recedere da detto vincolo ultrattivo determinerebbe inammissibilmente una normativa contrattuale vigente in eterno.
Tribunale Roma 16 settembre 2021 (legittima disdetta CCNL in caso ultrattività)