Rifiuto straordinario: legittimo il licenziamento per gms
Con la recente sentenza n. 10623/2023, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento di non lavoratore del settore metalmeccanico che si era rifiutato di espletare lavoro straordinario per una settimana, richiesto dal datore di lavoro nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal CCNL di settore.
In particolare, con riferimento alla possibilità di imporre lo svolgimento dello straordinario, quale espressione del potere direttivo, nel rispetto di quanto sancito dal CCNL, si legge in sentenza: “la piana lettura della previsione collettiva di riferimento – art. 7 c.c.n.l. applicabile -, conferma la correttezza della interpretazione della Corte di merito circa la possibilità per la parte datoriale di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della cd. quota esente, senza preventiva consultazione o informazione alle organizzazioni sindacali nel rispetto dei limiti di due ore giornaliere e otto ore settimanali e con un preavviso di almeno 24 ore; la valutazione di idoneità del cartello affisso all’interno dello stabilimento aziendale a far ritenere assolto da parte del datore di lavoro l’obbligo di preventiva comunicazione della richiesta di straordinario nei confronti del lavoratore, in assenza di specifiche prescrizioni a riguardo da parte della norma collettiva”.
A fronte della prova del rifiuto dello straordinario, proseguono i Giudici di legittimità, spetta al lavoratore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che la direttiva era illegittima per superamento della c.d. quota esente: “la sentenza è frutto della corretta applicazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova avendo la parte datoriale dimostrato la sussistenza del fatto costitutivo giustificativo del recesso datoriale, vale a dire la mancata effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, rispetto al quale l’allegazione dell’avvenuto superamento della quota esente si configurava come eccezione, con onere della relativa dimostrazione a carico del lavoratore eccipiente, onere in concreto non assolto”.
Cass. 10623 del 2023 (rifiuto straordinario e recidiva licenziamento gms)