Spedizione raccomandata e presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Con la recente sentenza n. 9427/23 , la Suprema Corte, in una controversia avente ad oggetto un licenziamento disciplinare, ha ribadito il proprio consolidato principio secondo cui «la produzione in giudizio (così come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall’ufficio postale costituisce – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell’art. 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di non averne notizia».
Cass. 9427 del 2023 (spedizione raccomandata e 1335)