Condannato per violenza sessuale extralavorativa: legittimo il licenziamento a distanza di anni
La Cassazione, con la recente sentenza n. 14114/2023, ha accolto il ricorso per cassazione del datore di lavoro avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente per una condanna per violenza sessuale ai danni di una minorenne in discoteca, commessa circa dieci anni prima.
Per i Giudici di legittimità, in particolare, «il comportamento per il quale il lavoratore è incorso in una condanna in sede penale, per quanto risalente nel tempo, riveste un carattere di gravità che non può essere suscettibile di attenuazione solo per effetto del tempo trascorso, dato del tutto neutro. Né tale condotta può esser considerata meno grave, secondo il diffuso comune sentire, sol perché si è svolta in un luogo deputato al divertimento: una violenza sessuale ai danni di una minorenne, in qualsiasi contesto sia commessa, è, secondo uno standard socialmente condiviso, una condotta che, per quanto di per sé estranea al rapporto di lavoro, è idonea a ledere il vincolo fiduciario» con l’azienda, e ciò «a prescindere dal contesto in cui la violenza è stata commessa e dal tempo trascorso dal fatto, a maggior ragione ove l’attività lavorativa svolta ponga il lavoratore a diretto contatto col pubblico». Ampliando l’orizzonte, poi, i Magistrati del Palazzaccio aggiungono che «nel valutare la distanza temporale tra il fatto e l’incidenza sul vincolo fiduciario» i giudici di merito «avrebbero dovuto tenere presente il momento in cui la società è venuta a conoscenza del fatto, mai prima comunicatole», soprattutto perché «tale elemento rileva non soltanto ai fini di una valutazione della tempestività della reazione datoriale ma anche nella verifica della persistenza del rapporto fiduciario che deve sorreggere la relazione tra datore di lavoro e lavoratore».
Cass. 14114 del 2023 (violenza sessuale extralavoro e licenziamento)