Omessa contestazione: per le piccole imprese non si applica tutela reale
In una controversia patrocinata dallo studio, tramite l’avv. Cinzia Cera, la Corte di Appello di Bari, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, ha statuito che, in caso di omissione totale della contestazione disciplinare, qualora non sussistano i requisiti dimensionali per l’applicazione della tutela reale, deve trovare applicazione la tutela obbligatoria, dovendo il recesso considerarsi ingiustificato – e, dunque, annullabile – e non nullo.
In applicazione del suddetto principio, accertata la violazione dell’art. 7 L. 330/70 e verificato che era incontestata l’insussistenza del requisito dimensionale per l’applicazione della tutela di cui all’art. 18 L. 300/70, i Giudici di gravame hanno condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore, quantificato in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in ragione dell’anzianità lavorativa ultradecennale.
App. Bari 1497:23 (tutela obbligatoria in caso di omessa contestazione)