Rifiuto formazione obbligatoria sicurezza in orario supplementare: legittimo licenziamento gmo
La Suprema Corte, con al recente e articolata sentenza n. 20259/2023, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato ad un lavoratore per impossibilità a ricevere la sua prestazione lavorativa integrata dal reiterato rifiuto a partecipare al corso di sicurezza sul lavoro obbligatorio in orario supplementare rispetto a quello parziale oggetto del contratto di lavoro.
In particolare, i Giudici di legittimità, dopo aver verificato che la formazione in materia di sicurezza era obbligatoria, che il numero di ore di lavoro supplementare rientravano nei limiti di quelle esigibili dal lavoratore e che questi non aveva giustificato il suo rifiuto, hanno ritenuto che la fattispecie de quo integrasse il giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 L. 604766 e che non vi fosse possibilità di repechage, essendo la formazione oggetto di rifiuto quella obbligatoria di base necessaria per l’espletamento di tutte le mansioni presenti in azienda.
Cass. 20259 del 2023 (rifiuto formazione sicurezza orario supplementare licenziamento)