Bonus assunzioni 2018: circolare Inps n. 40/2018
La legge di stabilità 2018 ha introdotto un beneficio strutturale per favorire l’introduzione nel mondo del lavoro di giovani che abbiano avuto solo rapporti di lavoro precari.
Il beneficio prevede l’esenzione del 50% dei contributi per i primi tre anni di rapporto sino ad un massimale di €. 3.000,00 su base annua, da suddividere per 12 mesi.
La circolare Inps n. 40 del 2 marzo 2018 ha fornito l’interpretazione dei requisiti di accesso al beneficio, che sono i seguenti:
- il lavoratore non deve aver mai intrattenuto in passato, con qualsiasi datore di lavoro, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta eccezione per un contratto di apprendistato senza conferma al termine della formazione;
- il lavoratore non deve aver compiuto, al momento dell’assunzione agevolata, 35 anni per il 2018 e 30 anni dal 2019 in poi;
- l’azienda non deve aver proceduto, nei sei mesi antecedenti all’assunzione agevolata, a licenziamenti individuali o collettivi nell’unità produttiva ove intende assumere il dipendente con l’agevolazione;
- una volta ottenuta l’agevolazione, l’azienda non potrà procedere a licenziare, nei sei mesi successivi, il lavoratore assunto con il beneficio ovvero altri dipendenti operanti nella medesima unità produttiva ed aventi la sua medesima qualifica (o meglio il suo stesso livello di inquadramento).
La stessa circolare ha, poi, fornito chiarimenti in merito ad alcune fattispecie specifiche, precisando che
- in caso di cessione individuale del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1406 o di passaggio diretto quale conseguenza di un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cessionario potrà continuare a fruire del beneficio per il periodo residuo del triennio;
- il beneficio è “portabile” dal lavoratore, nel senso che, qualora lo stesso venisse licenziato dal precedente datore di lavoro prima del completamento della fruizione del triennio agevolato, il nuovo datore di lavoro che proceda alla nuova assunzione può usufruire dell’agevolazione per il periodo residuo del triennio;
- la “portabilità” del beneficio persiste anche nel caso in cui l’assunzione successiva venga effettuata da impresa avente “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” con il precedente datore di lavoro licenziante;
- il beneficio spetta anche in caso di conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche qualora la conversione/assunzione avvenga in attuazione del diritto di precedenza, purché, al momento della conversione, sussistano i requisiti generali previsti;
- l’agevolazione spetta anche in caso di assunzione in esecuzione di una clausola sociale in caso di cambio di appalto, purché, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, sussistano i requisiti generali previsti.
Il bonus in esame, infine, può cumularsi con il Bonus Assunzioni Sud 2018, che prevede, per un anno, lo sgravio contributivo al 100%.